D.P.R. 447/1988
Art. 237 — Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato 1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
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