D.P.R. 447/1988
Art. 210 — Esame di persona imputata in un procedimento connesso
Art. 210. Esame di persona imputata in un procedimento connesso 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio. 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice. Questi provvede alla loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni e, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere. 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 e 499. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
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