D.P.R. 447/1988
Art. 209 — Regole per l'esame
Art. 209. Regole per l'esame 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e' esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta menzione nel verbale.
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