D.P.R. 447/1988
Art. 204 — Esclusione del segreto
Art. 204. Esclusione del segreto 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato e' definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.