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D.P.R. 447/1988

Art. 203 — Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/203parte di D.P.R. 447/1988
Art. 203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.

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