Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 168
D.P.R. 447/1988

Art. 168 — Relazione di notificazione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/168parte di D.P.R. 447/1988
Art. 168. Relazione di notificazione 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorita' o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione. 2. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. 3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Sostituisce · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 167 Art. 169 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.