D.P.R. 447/1988
Art. 167 — Notificazioni ad altri soggetti
Art. 167. Notificazioni ad altri soggetti 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
Modificato / richiamato da
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera t)) la modifica dell'art. 167, comma 1.
Sostituisce · 1
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