D.P.R. 203/1988
Art. 9 — 1
Art. 9. 1. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.
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Modifica · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 9.
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