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D.P.R. 203/1988

Art. 10 — 1

ELI /it/dpr/1988/05/24/203/art/10parte di D.P.R. 203/1988
Art. 10. 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' regionale competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.

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