D.P.R. 203/1988
Art. 7 — 1
Art. 7. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta: a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico; b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti. 2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove e' localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facolta' di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni. 3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantita' e la qualita' delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti. 4. Il sindaco e' tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione. 5. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorita' competenti e all'impresa la periodicita' e la tipologia dei controlli comunque necessari.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6.
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