D.P.R. 203/1988
Art. 6 — 1
Art. 6. 1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti. 2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 6.
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 12) la modifica dell'art. 6.
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