D.P.R. 203/1988
Art. 3 — 1
Art. 3. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualita' dell'aria, validi su tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione; b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili; c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto. 3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983. 4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', provvede: a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali gia' acquisite; b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilita'; c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualita' dell'aria piu' restrittivi; d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonche' una relazione annuale sullo stato della qualita' dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 203/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.