D.P.R. 203/1988
Art. 2 — Ai fini del presente decreto si intende per:
Art. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: 1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o piu' sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrita' dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attivita' ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. 2. Valori limite di qualita' dell'aria: limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno. 3. Valori guida di qualita' dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati: a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente; b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali e' necessaria una particolare tutela della qualita' dell'aria. 4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico. 5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su: a) cicli tecnologici; b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni; c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni. Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione. 6. Fattore di emissione: la quantita' di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalita' e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame. 7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreche' l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi. 8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate. 9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilita' e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. 10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2.
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