D.P.R. 917/1986
Art. 89 — Base imponibile
Art. 89. Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le societa' e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248 (in S.O. n.183, relativo alla G.U. 11/8/2006, n.186)ha disposto (con l'art. 36, comma 4-bis) la modifica dell'art. 89, comma 3.
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 3, commi 1, lettera e) e 4) la modifica dell'art. 89, comma 3.
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