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D.P.R. 917/1986

Art. 89 — Base imponibile

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/89parte di D.P.R. 917/1986
Art. 89. Base imponibile 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le societa' e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

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