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D.P.R. 917/1986

Art. 88 — Stato ed enti pubblici

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/88parte di D.P.R. 917/1986
Art. 88. Stato ed enti pubblici 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalita' giuridica, non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unita' sanitarie locali; c) l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio da parte delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi consorzi.

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