D.P.R. 917/1986
Art. 88 — Stato ed enti pubblici
Art. 88. Stato ed enti pubblici 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalita' giuridica, non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unita' sanitarie locali; c) l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio da parte delle regioni, delle province, dei comuni e dei relativi consorzi.
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- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 33, comma 4) la modifica dell'art. 88, comma 4.
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 88, comma 4 e l'introduzione dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 88; (con l'art. 13, comma 2) la modifica dell'art. 88 commi 4, 4-b…
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) la modifica dell'art. 88, comma 1.
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