D.P.R. 917/1986
Art. 54 — Plusvalenze patrimoniali
Art. 54. Plusvalenze patrimoniali 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se sono iscritte in bilancio; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.248 (in S.O. n.183, relativo alla G.U. 11/8/2006, n.186), ha disposto (con l'art. 36, comma 29, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-…
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 83, commi 28-quater, lettera b) e 28-quinquies) la modifi…
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 21) la modifica dell'art. 54, comma 4.
Abroga · 1
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del comma 5-bis dell'art. 54; (con l'art. 17, comma 3) la modifica dell'art. 54, comma 5-bis.
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