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D.P.R. 917/1986

Art. 53 — Ricavi

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/53parte di D.P.R. 917/1986
Art. 53. Ricavi 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci.

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