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D.P.R. 917/1986

Art. 40 — Immobili non produttivi di reddito fondiario

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/40parte di D.P.R. 917/1986
Art. 40. Immobili non produttivi di reddito fondiario 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

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