D.P.R. 917/1986
Art. 39 — Costruzioni rurali
Art. 39. Costruzioni rurali 1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro carico; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.
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