D.P.R. 917/1986
Art. 37 — Fabbricati di nuova costruzione
Art. 37. Fabbricati di nuova costruzione 1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
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