D.P.R. 917/1986
Art. 36 — Decorrenza delle variazioni
Art. 36. Decorrenza delle variazioni 1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 917/1986 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.