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D.P.R. 917/1986

Art. 32 — Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/32parte di D.P.R. 917/1986
Art. 32. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.

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