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D.P.R. 917/1986

Art. 31 — Determinazione del reddito agrario

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/31parte di D.P.R. 917/1986
Art. 31. Determinazione del reddito agrario 1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale. 2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. 3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati. 4. Il reddito agrario delle superfici adibite alla funghicoltura e' determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia.

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