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D.P.R. 917/1986

Art. 118 — Base imponibile

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/118parte di D.P.R. 917/1986
Art. 118. Base imponibile 1. L'imposta si applica: a) per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori; b) per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I; c) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo e' assunto al lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti esercizi di cui all'articolo 102; d) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. 2. Per i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali l'imposta e' applicata separatamente sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I.

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