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D.P.R. 917/1986

Art. 117 — Redditi prodotti nel territorio dello Stato

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/117parte di D.P.R. 917/1986
Art. 117. Redditi prodotti nel territorio dello Stato 1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 20. 2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate. 3. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.

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