D.P.R. 917/1986
Art. 111 — Enti di tipo associativo
Art. 111. Enti di tipo associativo 1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo chele relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformita' alle finalita' istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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- D.L. 203/09 — Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tribuautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n. 195, relativo alla G.U. 2/12/2005, n. 281) ha disposto (con l'art. 6, commi 2 e 4) la modifica dell'art. 111, comma 3.
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 82, commi 6, lettere a), b) e c) e 8) la modifica dell'ar…
- D.L. 78/05 — Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' ecoautoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176) ha disposto (con l'art. 38, comma 13-bis) l'introduzione del comma 1-bis all'…
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 90, comma 11) la modifica dell'art. 111-bis, comma 4.
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