D.P.R. 917/1986
Art. 110 — Oneri deducibili
Art. 110. Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da h) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la modifica dell'art. 110, comma 7.
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 110, comma 10; (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 110, comma 11; (con l'art. 5, comma 1, lettera c)) la mo…
- L. 383/12 — Disciplina delle associazioni di promozione sociale.autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 110-bis, comma 1.
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