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D.P.R. 917/1986

Art. 110 — Oneri deducibili

ELI /it/dpr/1986/12/22/917/art/110parte di D.P.R. 917/1986
Art. 110. Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da h) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10.

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