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D.P.R. 820/1983

Art. 9 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o a…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/9parte di D.P.R. 820/1983
Art. 9. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centomila a lire cinquecentomila per il primo reperto. Quando l'indagine ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.

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