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D.P.R. 820/1983

Art. 10 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenzia…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/10parte di D.P.R. 820/1983
Art. 10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito e al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire seicentomila.

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