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D.P.R. 820/1983

Art. 6 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico u…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/6parte di D.P.R. 820/1983
Art. 6. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa: fino a L. 6.000.000 dal 2,50 al 5%; da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2 al 4%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dall'1,75 al 3,5%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,50 al 3%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1 al 2%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,75 all'1,50%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,375 allo 0,75%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,125 allo 0,25%. In ogni caso e' dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata: fino a L. 6.000.000 dall'1,75 al 3,50%; da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall'1,50 al 3%; da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,75 all'1,5%; da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,375 allo 0,75%; da L. 60.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,25 allo 0,50%; da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 200.000.000 dallo 0,125 allo 0,25%. In ogni caso e' dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

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