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D.P.R. 820/1983

Art. 5 — Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/5parte di D.P.R. 820/1983
Art. 5. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centocinquantamila a lire unmilione.

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