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D.P.R. 820/1983

Art. 17 — Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/17parte di D.P.R. 820/1983
Art. 17. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 500.000 dal 4 all'8%; da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dal 3 al 6%; da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2 al 4%; da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,75% all'1,5%; da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,5 all'1%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantamila. Il valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato alla cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entita'. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.

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