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D.P.R. 820/1983

Art. 16 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili o amministrative di case e beni rusti…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/16parte di D.P.R. 820/1983
Art. 16. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili o amministrative di case e beni rustici; di curatele di aziende agrarie; di equo canone; di fitto ai fondi urbani e rustici; di redazione di stima dei danni da incendio e grandine; di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantamila ad un massimo di lire unmilione.

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