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D.P.R. 820/1983

Art. 13 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onora…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/13parte di D.P.R. 820/1983
Art. 13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a L. 10.000.000 dallo 0,55 all'1,1%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,5 all'1%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,45 allo 0,9%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,2 allo 0,4%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,15 allo 0,3%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,050%. Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

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