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D.P.R. 820/1983

Art. 12 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di pro…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/12parte di D.P.R. 820/1983
Art. 12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilita' di lavori, di aggiornamento e revisione deI prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantamila ad un massimo di lire unmilione. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, spetta a perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centocinquantamila ad un massimo di lire unmilione.

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