D.P.R. 915/1982
Art. 29 — Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'art
Art. 29. Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 12 e' punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad 1 anno e dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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