D.P.R. 915/1982
Art. 28 — Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art
Art. 28. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000. Alle attivita' di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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