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D.P.R. 915/1982

Art. 12 — Ordinanze contingibili e urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della s…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/12parte di D.P.R. 915/1982
Art. 12. Ordinanze contingibili e urgenti Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanita'. Ove la predetta urgente necessita' abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanita'. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

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