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D.P.R. 915/1982

Art. 11 — Accessi ed ispezioni Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello st…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/11parte di D.P.R. 915/1982
Art. 11. Accessi ed ispezioni Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorita' di controllo, nonche' trasmettere, annualmente, all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.

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