D.P.R. 915/1982
Art. 11 — Accessi ed ispezioni Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello st…
Art. 11. Accessi ed ispezioni Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorita' di controllo, nonche' trasmettere, annualmente, all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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