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D.P.R. 780/1979

Art. 3 — Per la validita' delle riunioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, s…

ELI /it/dpr/1979/12/17/780/art/3parte di D.P.R. 780/1979
Art. 3. Per la validita' delle riunioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai successivi commi. Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non puo' avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del comitato, constatata l'invalidita' della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non piu' di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale ed al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2. Qualora nella seconda riunione non sia presente il numero di membri richiesto, il presidente del comitato fissa la data di una terza riunione con le modalita' di cui al comma precedente. La terza riunione e' valida con la presenza della meta' dei membri del comitato. Se nell'ambito di una sola seduta non vengono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta e' valida anche con la presenza della meta' dei componenti. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del comitato, e' trasmesso a cura del presidente medesimo al comandante territoriale che ne curera' la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione. Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, e' trasmessa al presidente della giunta regionale, al commissario del Governo, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente per le parti di suo interesse.

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