D.P.R. 780/1979
Art. 2 — Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'art
Art. 2. Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'art. 3, comma primo, della legge, sono sottoposti all'esame del comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere sottoposti all'esame del comitato, sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorita' territoriali. La richiesta di riunione del comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonche' la data e la sede della riunione stessa, e' comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al comitato sono inviate al comandante territoriale competente a norma dell'art. 1 del presente regolamento indicato dal Ministero della difesa. Il comandante territoriale da' avviso della riunione ai rappresentanti militari ed a quello del Ministero del tesoro in seno al comitato ed il presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione. L'autorita' che indice la riunione informa il commissario del Governo per la regione.
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