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D.P.R. 691/1979

Art. 34 — Deliberazioni degli organi di rappresentanza Gli organi di rappresentanza deliberano col numero legale di due…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/34parte di D.P.R. 691/1979
Art. 34. Deliberazioni degli organi di rappresentanza Gli organi di rappresentanza deliberano col numero legale di due terzi dei delegati assegnati all'organo o alla sezione. Se manca il numero legale, il presidente rinvia la adunanza ad altra data da stabilire nel modo previsto dal precedente art. 33. Sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, riferisce il presidente, oppure un delegato da lui designato almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza. La discussione e' diretta dal presidente, in conformita' del l'art. 14. Le votazioni si svolgono per alzata di mano e per appello nominale, a giudizio del presidente, oppure a richiesta della maggioranza dei presenti. L'appello si fa in ordine inverso di grado e di anzianita' Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente il verbale della adunanza viene redatto dal segretario, devi contenere i motivi delle deliberazioni ed indicare se esse siano state adottate all'unanimita' oppure a maggioranza di voti. In quest'ultimo caso, i delegati dissenzienti hanno diritto di far inserire a verbale i motivi del loro voto. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, i immediatamente inviato dal presidente alla autorita' militari presso cui l'organo di rappresentanza e' costituito. Agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei deliberati provvede il comitato di presidenza, oppure il presidente.

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