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D.P.R. 691/1979

Art. 33 — Riunioni degli organi di rappresentanza Gli organi di rappresentanza sono convocati dal loro presidente di su…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/33parte di D.P.R. 691/1979
Art. 33. Riunioni degli organi di rappresentanza Gli organi di rappresentanza sono convocati dal loro presidente di sua iniziativa oppure a richiesta di un quinto dei delegati. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, indicandovi la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonche' ali argomenti da trattare e lo comunica a ciascun delegato almeno tre giorni prima della adunanza, salvo casi d'urgenza. La data della adunanza sara' concordata, per i Cobar, tra il presidente e il comandante della unita' di base; per i Coir, tra il presidente e il corrispondente alto comando. Le adunanze avranno luogo, di regola, in ore libere da altri servizi. Se l'ordine del giorno non viene esaurito il presidente ne rinvia la continuazione ad altra data non piu' lontana di tre giorni. Di regola, i Cobar si riuniscono una volta al mese; i Coir una volta ogni due mesi; la sezione del Cocer una volta ogni tre mesi; il Cocer in sessione congiunta di tutte le sezioni almeno una volta l'anno. Il Cocer in sessione congiunta stabilisce, nella prima adunanza di ciascun anno, il programma di lavoro, e verifica l'attuazione del programma precedente, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

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