Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 691/1979Art. 21
D.P.R. 691/1979

Art. 21 — Norme particolari per l'elezione del Cocer Le elezioni dei membri del Cocer sono effettuate separatamente per…

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/21parte di D.P.R. 691/1979
Art. 21. Norme particolari per l'elezione del Cocer Le elezioni dei membri del Cocer sono effettuate separatamente per ciascuna sezione di forza armata o corpo armato. Sono elettori i militari di cui al terzo comma dell'art. 15. Ciascun militare elettore non puo' scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili, per ogni sezione di forza armata o corpo armato, i delegati eletti nei corrispondenti Coir. I capi di stato maggiore di forza armata e i comandanti generali, ciascuno per la parte di competenza: a) stabiliscono numero e dislocazione dei posti di votazione, indicando per ognuno di essi gli elenchi degli elettori, distinti per categoria. Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unita' di base d'appartenenza; b) pubblicano sui predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del numero di quelli da eleggere; c) fanno pervenire le schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri ricevuta, con l'attestazione dell'integrita' del plico. La proclamazione degli eletti nel Cocer e' fatta con dichiarazione del capo di stato maggiore della Difesa sulla scorta dei verbali inviati dagli stati maggiori di forza armata e dai comandanti generali. Copia di tale dichiarazione e' inviata al Ministro della difesa ed a quello delle finanze, nonche' alle autorita' competenti alle variazioni matricolari.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 691/1979 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.