D.P.R. 691/1979
Art. 20 — Norme particolari per le elezioni dei Coir Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art
Art. 20. Norme particolari per le elezioni dei Coir Sono elettori i militari di cui al secondo comma dell'art. 15. Ciascun elettore non puo' scrivere sulla scheda un numero di eleggibili superiore ai due terzi del numero di delegati da eleggere per la propria categoria. Sono eleggibili, per l'elezione di ciascun Coir, tutti i delegati eletti nei corrispondenti Cobar. Il comandante dell'ente cui e' collegato il Coir da eleggere: a) stabilisce il numero e dislocazione dei posti votazione, indicando, per ciascuno di essi, gli elenchi dei militari elettori distinti per categoria Copia di tali elenchi deve essere consegnata ai presidenti dei posti votazione corrispondenti e fatta pubblicare sugli albi delle unita' di base di appartenenza; b) pubblica sui predetti albi, entro il decimo giorno che precede le votazioni, l'elenco in ordine alfabetico degli eleggibili di ciascuna categoria, con l'indicazione del numero di quelli da eleggere; c) fa pervenire le schede ai rispettivi posti votazione affidandole, chiuse in plico sigillato ad un corriere, che lo consegni al presidente del posto di votazione e ne ritiri ricevuta, con l'attestazione dell'integrita' del plico.
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