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D.P.R. 691/1979

Art. 13 — Durata del mandato Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 …

ELI /it/dpr/1979/11/04/691/art/13parte di D.P.R. 691/1979
Art. 13. Durata del mandato Il mandato e' conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata: per i militari delle categorie "A" (ufficiali) e "B" (sottufficiali): due anni; per i militari della categoria "C" (volontari): due anni per i volontari dei corpi armati e sei mesi per i volontari delle Forze armate; per i militari della categoria "D" ed "E": sei mesi; per i militari dei Cobar speciali: durata del corso. Il mandato non puo' comunque superare il periodo di un anno. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di base, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio; b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno o piu' requisiti per l'eleggibilita' previsti all'art 19; e) aver riportato, durante il mandato anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 19, lettera b), due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare; f) dimissioni volontarie. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. I delegati presso i Cocer se trasferiti ad unita' ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso. I delegati presso i Coir, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale e' costituito il Coir di cui sono membri. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

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