D.P.R. 691/1979
Art. 12 — Facolta' e limiti del mandato I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei…
Art. 12. Facolta' e limiti del mandato I militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale "per motivi di servizio". Il mandato, il cui esercizio e' limitato alle attivita' previste dal presente regolamento, non esime i delegati dai doveri derivanti dal proprio stato di militare. I membri dei consigli della rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili. Ai singoli delegati nella loro qualita' di componenti dell'organo di rappresentanza, e' vietato: a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382; b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attivita' di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle forze armate, salvo quanto disposto dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e dal presente regolamento; d) svolgere attivita' che, ai sensi della legge 11 luglio 1978, n. 382 o del presente regolamento, sono devolute alle competenze collegiali del consiglio di appartenenza; e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attivita' di rappresentanza; f) assumere iniziative che possano infirmare l'assoluta estraneita' delle forze armate alle competizioni politiche. Ai delegati deve comunque essere garantita liberta' di opinione nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico, fermo restando che l'inosservanza delle norme contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 e nel presente regolamento e' considerata a tutti gli effetti grave mancanza disciplinare.
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