D.P.R. 338/1979
Art. 79 — L'art
Art. 79. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Effetti della domanda di brevetto europeo. - La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, n. 1), della convenzione sul brevetto europeo, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio centrale brevetti, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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