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D.P.R. 338/1979

Art. 78 — Nell'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/78parte di D.P.R. 338/1979
Art. 78. Nell'art. 16 il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. La misura e le modalita' di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentato ai sensi dell'art. 54-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto".

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