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D.P.R. 338/1979

Art. 66 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/66parte di D.P.R. 338/1979
Art. 66. L'art. 41 e' sostituito dal seguente: "Se l'offerta al pubblico di licenza a norma dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguardera' soltanto il pagamento delle rate della tassa di concessione successive al primo quinquennio; se l'offerta e' fatta nella domanda, la riduzione riguardera' anche la rata della tassa per il primo quinquennio; negli altri casi la riduzione riguardera' la rata successiva alla comunicazione dell'offerta. In ogni caso non e' ammesso rimborso della tassa versata".

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